IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  ed  in  particolare  gli
articoli 30, comma 2, lettera d), e 33; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2019-2020,  e  in
particolare l'articolo 17; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
approvato con il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e
successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 126-bis; 
  Visto il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  ed  in
particolare gli articoli 39 e 40; 
  Visto il  decreto  legislativo  21  gennaio  2011,  n.  3,  recante
disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE)  n.
924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita'; 
  Visto il regolamento  (UE)  n.  260/2012  del  14  marzo  2012  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  che  stabilisce  i  requisiti
tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro; 
  Visto il regolamento (UE) n. 248/2014  del  26  febbraio  2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il  regolamento  (UE)
n. 260/2012 per quanto riguarda la  migrazione  ai  bonifici  e  agli
addebiti diretti a livello di Unione, e in particolare l'articolo 1; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, di  attuazione
dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14  marzo  2012
che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli
addebiti  diretti  in  euro  e  disposizioni  sanzionatorie  per   le
violazioni del regolamento (CE) n.  924/2009  relativo  ai  pagamenti
transfrontalieri nella Comunita', in particolare gli articoli 4 e 5; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  2021/1230  del  14  luglio  2021  del
Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,   relativo   ai   pagamenti
transfrontalieri nell'Unione, di codificazione, a fini di chiarezza e
razionalizzazione, e abrogazione del regolamento  (CE)  n.  924/2009,
come modificato dal regolamento (UE) n. 260/2012  e  dal  regolamento
(UE) n. 2019/518, e in particolare gli articoli 4 e 5; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 
 
  1. Nel titolo del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.  135,  le
parole  «Regolamento  (CE)  n.   924/2009   relativo   ai   pagamenti
transfrontalieri nella Comunita'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Regolamento (UE) 2021/1230 relativo  ai  pagamenti  transfrontalieri
nell'Unione». 
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 135, le parole «regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  relativo  ai  pagamenti
transfrontalieri nella Comunita'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«regolamento (UE) 2021/1230 del 14 luglio 2021 del Parlamento europeo
e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione». 
  3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla  seguente:  «a)  regolamento
(UE) 2021/1230: regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento  europeo  e
del  Consiglio  del   14   luglio   2021,   relativo   ai   pagamenti
transfrontalieri dell'Unione, di codificazione, ai fini di  chiarezza
e razionalizzazione, e abrogazione del regolamento (CE) n.  924/2009,
come modificato dal regolamento (UE) n. 260/2012  e  dal  regolamento
(UE)2019/518;»; 
    b) alla lettera c), le  parole  «alla  direttiva  2007/64/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai
servizi di pagamento nel  mercato  interno,  recante  modifica  delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la
direttiva 97/5/CE» sono sostituite dalle  seguenti:  «alla  direttiva
(UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre
2015, relativa ai servizi  di  pagamento  nel  mercato  interno,  che
modifica le direttive  2002/65/CE,  2009/110/CE  e  2013/36/UE  e  il
regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE». 
  4. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.  135,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica le parole «ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
924/2009» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi  del  regolamento
(UE) 2021/1230»; 
    b) al comma 1, le parole «dell'articolo 3, del  regolamento  (CE)
n. 924/2009» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 3,  4  e
5, del regolamento (UE) 2021/1230»; 
    c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando  le
infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i  criteri  definiti
dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto
conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva  organizzazione
aziendale e sui profili di rischio. 
      1-ter. Salvo che il fatto costituisca  reato,  alle  violazioni
dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1230 commesse dai soggetti,
diversi dai  prestatori  di  servizi  di  pagamento,  che  forniscono
servizi di conversione valutaria presso  uno  sportello  di  prelievo
automatico (Automated  Teller  Machine  -  ATM)  o  presso  il  punto
vendita,  si  applica,  l'articolo  27  del  decreto  legislativo   6
settembre 2005, n. 206»; 
    d) al comma 2, le parole:  «di  cui  al  comma  precedente»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1». 
  5. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «ai sensi dell'articolo 9 del  regolamento  (CE)  n.
924/2009» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi  dell'articolo  8
del regolamento (UE) 2021/1230»; 
    b) le parole «di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  presente
decreto» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo  3,
comma 3, e all'articolo 4, comma 1-ter, del presente decreto, nonche'
nelle ipotesi di violazioni del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, nella materia del presente decreto». 
  6. Dopo l'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
135, e' inserito il seguente: 
    «Art. 5-ter (Controlli della Banca d'Italia). -  1.  Al  fine  di
verificare  il  rispetto  da  parte  dei  prestatori  di  servizi  di
pagamento degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE) 2021/1230,  la
Banca d'Italia esercita i controlli previsti  dall'articolo  128  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.». 
  7. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.  135,
le parole  «regolamento  (CE)  n.  924/2009»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «regolamento (UE) 2021/1230». 
  8. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 le
parole «regolamento (CE) n. 924/2009» sono sostituite dalle seguenti:
«regolamento (UE) 2021/1230». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.». 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 30 della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
                «Art.  30  (Contenuti  della  legge  di   delegazione
          europea  e  della  legge  europea).  -  1.  La   legge   di
          delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo
          29, assicurano il  periodico  adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale all'ordinamento dell'Unione europea. 
                2.  La  legge  di  delegazione   europea,   al   fine
          dell'adempimento degli  obblighi  di  cui  all'articolo  1,
          reca: 
                  a) disposizioni per il conferimento al  Governo  di
          delega  legislativa  volta  esclusivamente   all'attuazione
          delle  direttive  europee  e  delle  decisioni  quadro   da
          recepire nell'ordinamento  nazionale,  esclusa  ogni  altra
          disposizione di delegazione  legislativa  non  direttamente
          riconducibile  al  recepimento   degli   atti   legislativi
          europei; 
                  b) disposizioni per il conferimento al  Governo  di
          delega  legislativa,  diretta  a  modificare   o   abrogare
          disposizioni  statali  vigenti,  limitatamente   a   quanto
          indispensabile     per     garantire     la     conformita'
          dell'ordinamento nazionale ai pareri  motivati  indirizzati
          all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
          258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al
          dispositivo  di  sentenze  di  condanna  per  inadempimento
          emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea; 
                  c)  disposizioni  che  autorizzano  il  Governo   a
          recepire in via regolamentare le direttive, sulla  base  di
          quanto previsto dall'articolo 35; 
                  d) delega legislativa al Governo per la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33; 
                  e) delega legislativa al Governo limitata a  quanto
          necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non
          direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; 
                  f) disposizioni che, nelle  materie  di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province   autonome,
          conferiscono delega al Governo per l'emanazione di  decreti
          legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
          disposizioni dell'Unione europea recepite dalle  regioni  e
          dalle province autonome; 
                  g)  disposizioni   che   individuano   i   principi
          fondamentali  nel  rispetto  dei  quali  le  regioni  e  le
          province  autonome   esercitano   la   propria   competenza
          normativa per recepire o per assicurare  l'applicazione  di
          atti dell'Unione europea nelle materie di cui  all'articolo
          117, terzo comma, della Costituzione; 
                  h) disposizioni che, nell'ambito  del  conferimento
          della delega legislativa per il recepimento o  l'attuazione
          degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il
          Governo a  emanare  testi  unici  per  il  riordino  e  per
          l'armonizzazione di  normative  di  settore,  nel  rispetto
          delle competenze delle regioni e delle province autonome; 
                  i) delega legislativa al Governo per l'adozione  di
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6. 
                3. La legge europea reca: 
                  a)  disposizioni  modificative  o   abrogative   di
          disposizioni statali vigenti in contrasto con gli  obblighi
          indicati all'articolo 1; 
                  b)  disposizioni  modificative  o   abrogative   di
          disposizioni   statali   vigenti   oggetto   di   procedure
          d'infrazione  avviate   dalla   Commissione   europea   nei
          confronti della Repubblica italiana  o  di  sentenze  della
          Corte di giustizia dell'Unione europea; 
                  c) disposizioni necessarie per  dare  attuazione  o
          per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; 
                  d) disposizioni occorrenti per dare  esecuzione  ai
          trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
          esterne dell'Unione europea; 
                  e) disposizioni emanate nell'esercizio  del  potere
          sostitutivo di cui all'articolo 117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
          limiti di cui all'articolo  41,  comma  1,  della  presente
          legge. 
                4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli  da
          eseguire   da   parte   di   uffici   pubblici,   ai   fini
          dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione  europea  di
          cui  alla  legge  di  delegazione  europea  per  l'anno  di
          riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
          sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio'  non
          risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
          secondo tariffe determinate sulla base del costo  effettivo
          del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo  sono
          predeterminate e pubbliche. 
                5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate  ai
          sensi del comma 4  sono  attribuite,  nei  limiti  previsti
          dalla  legislazione  vigente,  alle   amministrazioni   che
          effettuano  le  prestazioni   e   i   controlli,   mediante
          riassegnazione ai sensi del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  22
          aprile  2021,  n.  53   (legge   di   delegazione   europea
          2019/2020): 
                «Art.  17   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del regolamento (UE) 2019/518, che modifica il  regolamento
          (CE) n. 924/2009 per  quanto  riguarda  talune  commissioni
          applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione  e  le
          commissioni di conversione  valutaria).  -  1.  Il  Governo
          adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, uno o piu'  decreti  legislativi  per
          l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
          2019/518 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  19
          marzo 2019. 
                2. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1  il
          Governo osserva, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'articolo 32  della  legge  n.  234  del
          2012,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
          specifici: 
                  a) prevedere, in attuazione  dell'articolo  13  del
          regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio,  del  16  settembre  2009,   l'applicazione   di
          sanzioni   amministrative   efficaci,    proporzionate    e
          dissuasive per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli
          articoli 3 bis e 3 ter del regolamento medesimo, introdotti
          dal regolamento (UE) 2019/518, attraverso modificazioni  al
          decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, e in linea  con
          i limiti edittali ivi previsti,  anche  prevedendo  che  le
          infrazioni siano sanzionate solo quando  abbiano  carattere
          rilevante secondo criteri definiti  dalla  Banca  d'Italia,
          con  provvedimento  di  carattere  generale,  tenuto  conto
          dell'incidenza    delle    condotte    sulla    complessiva
          organizzazione aziendale e sui profili di rischio; 
                  b) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla
          disciplina e alle finalita' del regolamento (UE)  2019/518,
          le occorrenti modificazioni e abrogazioni  della  normativa
          vigente,  anche  di  derivazione  europea,  per  i  settori
          interessati  dalla  normativa  da  attuare,  al   fine   di
          assicurare  la  corretta  e  integrale   applicazione   del
          medesimo  regolamento   e   di   realizzare   il   migliore
          coordinamento con le altre disposizioni vigenti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 126-bis del decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia): 
                «Art. 126-bis (Disposizioni di carattere generale). -
          1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi
          a servizi di pagamento  e  alle  operazioni  di  pagamento,
          anche se queste  non  rientrano  in  un  contratto  quadro,
          quando  i  servizi  sono  offerti  sul   territorio   della
          Repubblica. 
                2.  Ai  fini  del  presente  capo,  per  servizi   di
          pagamento  si   intende   anche   l'emissione   di   moneta
          elettronica.  Allo  Stato  italiano,   agli   altri   Stati
          comunitari,   alle   pubbliche   amministrazioni   statali,
          regionali e  locali,  che,  agendo  in  veste  di  pubblica
          autorita', emettono moneta elettronica, si applica soltanto
          l'articolo 126-novies. 
                3. In deroga all'articolo  127,  comma  1,  le  parti
          possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente
          capo non  si  applicano,  interamente  o  parzialmente,  se
          l'utilizzatore  di  servizi  di   pagamento   non   e'   un
          consumatore, ne' una micro-impresa.  Resta  fermo  in  ogni
          caso quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2015/751. 
                4. Spetta al  prestatore  dei  servizi  di  pagamento
          l'onere della prova di aver  correttamente  adempiuto  agli
          obblighi previsti dal presente capo. 
                5. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti  previsti
          dal  presente  capo  avendo  riguardo,  per  i  servizi  di
          pagamento regolati in  conto  corrente  o  commercializzati
          unitamente a un conto corrente, alle disposizioni  previste
          ai sensi del capo I. 
                6. Nell'esercizio dei poteri  regolamentari  previsti
          dal presente capo, la  Banca  d'Italia  tiene  conto  anche
          della  finalita'  di  garantire  un  adeguato  livello   di
          affidabilita' ed efficienza dei servizi di pagamento.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  39  e  40  del
          decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.  11  (Attuazione
          della  direttiva  2007/64/CE,  relativa   ai   servizi   di
          pagamento  nel  mercato  interno,  recante  modifica  delle
          direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e
          che abroga la direttiva 97/5/CE): 
                «Art. 39 (Esposti). - 1. In  caso  di  violazione  da
          parte di  un  prestatore  di  servizi  di  pagamento  delle
          disposizioni di cui  al  titolo  II  e  di  quelle  di  cui
          all'articolo 115 e al capo II-bis del titolo VI del decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e  della  relativa
          normativa  di  attuazione,  gli  utenti   di   servizi   di
          pagamento, le associazioni che li rappresentano e le  altre
          parti interessate possono  presentare  esposti  alla  Banca
          d'Italia. La proposizione dell'esposto  non  pregiudica  il
          diritto di adire la competente  autorita'  giudiziaria.  La
          Banca   d'Italia   informa    il    proponente    l'esposto
          dell'esistenza dei sistemi  di  risoluzione  stragiudiziale
          delle controversie di cui all'articolo 128-bis del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385.» 
                «Art.  40  (Ricorso  stragiudiziale).  -  1.  Per  le
          controversie  concernenti  i  servizi  di   pagamento   gli
          utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di  sistemi,
          organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale;  resta
          in ogni caso fermo il diritto degli utilizzatori  di  adire
          la competente autorita' giudiziaria. 
                2. Ai fini di cui al comma 1 i prestatori di  servizi
          di pagamento aderiscono a sistemi,  organismi  o  procedure
          costituiti ai sensi  di  norme  di  legge  o  con  atto  di
          autoregolamentazione delle associazioni  di  categoria.  Le
          banche, gli istituti di moneta elettronica e  gli  istituti
          di  pagamento  aderiscono   ai   sistemi   di   risoluzione
          stragiudiziale delle  controversie  previsti  dall'articolo
          128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
          per  le   controversie   individuate   dalle   disposizioni
          attuative del medesimo articolo. 
                3.   Per   la    risoluzione    delle    controversie
          transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure di cui ai
          commi 1 e 2 prevedono forme di  collaborazione  con  quelli
          istituiti negli altri Stati Membri.». 
              - Il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, recante
          «Disposizioni   sanzionatorie   per   le   violazioni   del
          Regolamento  (CE)  n.  924/2009   relativo   ai   pagamenti
          transfrontalieri  nella  Comunita'»,  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 11 febbraio 2011, n. 34. 
              - Il regolamento (CE) 14 marzo 2012,  n.  260/2012  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che  stabilisce   i
          requisiti tecnici  e  commerciali  per  i  bonifici  e  gli
          addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE)
          n. 924/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato
          nella G.U.U.E. 30 marzo 2012, n. L 94. 
              - Il regolamento (UE) 248/2014 del Parlamento europeo e
          del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.  260/2012
          per quanto  riguarda  la  migrazione  ai  bonifici  e  agli
          addebiti diretti a livello di Unione  (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 20  marzo  2014,
          n. L 84. 
              - Per il  testo  degli  articoli  4  e  5  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2015, n.  135,  recante  l'attuazione
          dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n.  260/2012  del  14
          marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali
          per  i  bonifici  e  gli  addebiti  diretti   in   euro   e
          disposizioni   sanzionatorie   per   le   violazioni    del
          Regolamento  (CE)  n.  924/2009   relativo   ai   pagamenti
          transfrontalieri  nella  Comunita',  come  modificati   dal
          presente decreto, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Il regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 14 luglio 2021 relativo  ai  pagamenti
          transfrontalieri   nell'Unione    (codificazione)    (Testo
          rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E.  30
          luglio 2021, n. L 274. 
 
          Note all'art. 1: 
               - Si riporta il  titolo  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2015, n. 135, come modificato dal presente decreto: 
                «Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE)  n.
          260/2012 del 14  marzo  2012  che  stabilisce  i  requisiti
          tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti
          in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni  del
          Regolamento   (UE)   2021/1230   relativo   ai    pagamenti
          transfrontalieri nell'Unione». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4  e  5  del
          citato decreto legislativo n. 135 del 2015, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 1 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. Il
          presente decreto reca la disciplina  sanzionatoria  per  le
          violazioni  delle   disposizioni   del   regolamento   (UE)
          2021/1230 del 14 luglio 2021 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio,   relativo   ai    pagamenti    transfrontalieri
          nell'Unione, e del regolamento  (UE)  n.  260/2012  del  14
          marzo 2012 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  che
          stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici
          e gli addebiti diretti in euro.» 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si applicano le definizioni di cui: 
                  a)  all'articolo  2,  paragrafo  1,  n.   8),   del
          regolamento  (UE)  n.  260/2012  del  14  marzo  2012   del
          Parlamento europeo e del Consiglio (prestatore  di  servizi
          di pagamento o PSP); 
                  b) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 18), del  citato
          regolamento (UE)  n.  260/2012  (sistema  di  pagamento  di
          importo rilevante); 
                  c) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 22), del  citato
          regolamento (UE)  n.  260/2012  (sistema  di  pagamento  al
          dettaglio). 
                2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 
                  a) regolamento  (UE)  2021/1230:  regolamento  (UE)
          2021/1230 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  14
          luglio  2021,  relativo   ai   pagamenti   transfrontalieri
          dell'Unione, di  codificazione,  ai  fini  di  chiarezza  e
          razionalizzazione, e abrogazione del  regolamento  (CE)  n.
          924/2009, come modificato dal regolamento (UE) n.  260/2012
          e dal regolamento (UE)2019/518; 
                  b) regolamento (UE) n. 260/2012:  regolamento  (UE)
          n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e  commerciali
          per i bonifici  e  gli  addebiti  diretti  in  euro  e  che
          modifica il regolamento (CE) n. 924/2009; 
                  c) servizi di pagamento: le  attivita'  commerciali
          elencate nell'allegato alla direttiva  (UE)  2015/2366  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del  25  novembre  2015,
          relativa ai servizi di pagamento nel mercato  interno,  che
          modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e  2013/36/UE
          e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga  la  direttiva
          2007/64/CE; 
                  d) gestore o gestore ufficiale: societa' o ente che
          gestisce sistemi di pagamento al dettaglio o  singole  fasi
          di questi; 
                  e) partecipante a un sistema di pagamento: societa'
          o ente che partecipa a un sistema di pagamento al dettaglio
          assumendo   gli   obblighi   derivanti   dalla   disciplina
          contrattuale che regola la partecipazione al sistema.» 
                «Art. 4  (Sanzioni  ai  sensi  del  regolamento  (UE)
          2021/1230). - 1. Salvo che il fatto costituisca  reato,  si
          applica  nei  confronti  dei  prestatori  di   servizi   di
          pagamento la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al  10  per  cento
          del fatturato, quando tale importo e' superiore  a  euro  5
          milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile,  per
          la violazione degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento  (UE)
          2021/1230. 
                1-bis. Le sanzioni previste al comma 1  si  applicano
          quando le infrazioni rivestono carattere rilevante  secondo
          i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con  provvedimento
          di carattere generale, tenuto  conto  dell'incidenza  delle
          condotte sulla complessiva organizzazione aziendale  e  sui
          profili di rischio. 
                1-ter. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  alle
          violazioni dell'articolo 4 del regolamento  (UE)  2021/1230
          commesse dai soggetti, diversi dai prestatori di servizi di
          pagamento, che forniscono servizi di conversione  valutaria
          presso uno  sportello  di  prelievo  automatico  (Automated
          Teller Machine  -  ATM)  o  presso  il  punto  vendita,  si
          applica, l'articolo 27 del decreto legislativo 6  settembre
          2005, n. 206. 
                2. Qualora il  prestatore  di  servizi  di  pagamento
          mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di
          pagamento  la  violazione  di  cui  al  comma   1,   adotta
          immediatamente   misure   correttive   e    trasmette    la
          documentazione relativa alle violazioni riscontrate,  anche
          ai fini dell'applicazione dell'articolo  128-duodecies  del
          decreto   legislativo   1°   settembre   1993,   n.    385,
          all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, del decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
                3.  Se  il  vantaggio  ottenuto   dall'autore   della
          violazione come  conseguenza  della  violazione  stessa  e'
          superiore ai massimali indicati nel presente  articolo,  le
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui  al  presente
          articolo sono elevate fino  al  doppio  dell'ammontare  del
          vantaggio   ottenuto,   purche'    tale    ammontare    sia
          determinabile.» 
                «Art. 5 (Autorita' competente per l'irrogazione delle
          sanzioni). - 1. La Banca d'Italia e'  autorita'  competente
          ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE)  2021/1230  e
          dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 260/2012 anche  ai
          fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si
          applica il Capo VI, Titolo VIII del decreto legislativo  1°
          settembre  1993,  n.  385.  Resta   salva   la   competenza
          dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato  per
          le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, e  all'articolo
          4, comma 1-ter, del presente decreto, nonche' nelle ipotesi
          di violazioni del decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.
          206, nella materia del presente decreto.».